Nel caso di concordato preventivo presentato da una società di persone con coinvolgimento, ex art. 184,
comma 2, legge fallimentare, del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, l’ottenuta omologazione
rende obbligatorio il piano e la proposta a tutti i creditori anteriori. Ciò implica che, per tutto il tempo
previsto per l’esecuzione del piano, sia i beni sociali che quelli personali dei soci coinvolti non possono
essere aggrediti con esecuzione individuale da parte dei creditori sociali fino a che il concordato non sia
stato risolto. [Nella fattispecie, il socio illimitatamente responsabile, che aveva destinato alcuni immobili di
sua proprietà alle finalità del piano concordatario liquidatorio, si era opposto ex art. 615 c.p.c. all’iniziativa
individuale promossa nei suoi confronti da una banca creditrice sociale nella fase esecutiva del concordato.]
(Tribunale Ancona, 25 Gennaio 2019)