È inammissibile la proposta concordataria la quale preveda l’acquisizione dell’azienda da parte di un
soggetto determinato, evitando, mediante l’attuazione di un complesso percorso contrattuale, la gara con
altri potenziali acquirenti prevista dalla norma di carattere imperativo contenuta nell’art. 163 bis l.fall.. La
ratio del citato articolo 163 bis l. fall., introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 83/2015 nel testo modificato dalla
legge di conversione n. 132/2015, come affermato nella Relazione illustrativa consiste nella “duplice finalità
di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari
una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”,
imponendo l’adozione di una procedura competitiva laddove il piano di concordato comprenda una offerta
da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima della
omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda (art. 186 bis,
primo comma l.fall.). (Tribunale di Brescia, 21 giugno 2018)