I LIMITI AL SINDACATO GIUDIZIALE DELLE SCELTE DI GESTIONE
All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e non rileva come fonte di sua responsabilità contrattuale nei confronti della società; ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio..