RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI E SINDACI
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall’art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, ma l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, potendo essere intrapresa contro uno..