Le Sezioni Unite della Cassazione hanno cercato di porre fine alle incertezze sulla individuazione dei beneficiari del credito assicurativo e del quantum debeatur, statuendo che nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporti la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, ma spetti a ciascuno dei creditori, in forza della “eadem causa obligandi”, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
(Cassazione Sezioni Unite, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421)