Alla cessazione del rapporto di agenzia, l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, di cui è titolare l’impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all’incremento da lui apportato al portafoglio. Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 17 maggio 2023, n. 13528.