Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall’ormeggiatore che – avvalendosi d’una clausola del contratto atipico di ormeggio – tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinchè ne assuma – anche solo per facta concludentia – la custodia. Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2024, n. 16589.