Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d’atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l’impugnazione dell’approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l’ultimo atto di quel processo. Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2024, n. 23240.