La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l’effettivo ruolo del terzo nella produzione dell’evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, qualora persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di una società, quale proprietaria e custode di un cancello, il cui crollo aveva provocato un infortunio, in quanto la parte ricorrente aveva provato che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile o eccezionale e, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crollo, risultava provata la derivazione del danno dalla res.). Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2024, n. 7789.