Secondo il consolidato orientamento della Corte, il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. (Cass., sez. 1, n. 13693 del 30/05/2018; Cass., sez. 2, 04/04/2019, n. 9385; Cass., sez. 6-2, 22/01/2021, n. 1421). Cassazione civile, sez. III, 14 marzo 2024, n. 6902.