In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell’esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell’art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l’aggiudicazione (o l’assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante l’estinzione del processo (che si determina “ipso iure” nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell’art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere decreto di trasferimento contenente l’ordine di cancellazione dei gravami. Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 2024, n. 2020.