Nel giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge. Fall., le risultanze della Centrale Rischi sono inidonee a conferire data certa ai contratti di apertura di credito, in considerazione della natura unilaterale di tali comunicazioni che le singole banche fanno alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la quale non è tenuta a svolgere alcun controllo sulla verità delle informazioni inviate (principio di diritto enunciato dalla Corte). Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2023, n. 17220.