L’art. 1681 c.c., pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l’attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l’individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l’evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall’attività di trasporto. (Nella pecie, la S.C. ha cessato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo ritenuto provato che la caduta della passeggera di una nave fosse avvenuta a causa di un rialzo del pavimento, ne aveva rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata dimostrata l’altezza del rialzo medesimo e che ciò integrasse un’anomalia tale da dover essere segnalata). Cassazione civile, sez. VI, 10 marzo 2023, n. 7151.