In tema di prova del nesso di causalità, la formula del “più probabile che non” nel caso di concorso di cause, si specifica nel senso che, ove l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, il giudice di merito è tenuto a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, per poi analizzare quelle ritenute più probabili e, infine, scegliere tra queste quella che riscontra il maggior grado di conferma, assumendo la veste di probabilità prevalente. In altri termini, il giudice deve porre a base della decisione le circostanze fattuali gravi, precisi e concordanti (e non meramente ipotetici o supposti come probabili) e da queste deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso eziologico, prediligendo l’ipotesi che, con maggiore probabilità, possa spiegare il fatto verificatosi. Non è necessaria, dunque, né la certezza, né, tantomeno, l’elevata probabilità, essendo, per conto, bastevole unicamente una valutazione comparativa delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile (anche se di poco) rispetto a tutte le altre.
In caso di responsabilità per cosa in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ove sia ipotizzabile un concorso di cause, il custode deve fornire la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve incidere sul nesso di causalità escludendolo. Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 2023, n 10978.