La sentenza che dichiari il fallimento della società estinta per effetto di fusione per incorporazione una volta che sia decorso l’anno di cui all’art.10 l.f. è inesistente, dunque inidonea al passaggio in giudicato e, come tale, impugnabile attraverso entrambi i rimedi dell’actio nullitatis e dell’impugnazione ordinaria, discutendosi soltanto se i rimedi siano totalmente alternativi, ovvero se il primo possa essere proposto solo una volta scaduti i termini per l’impugnazione ordinaria. Cassazione civile, sez. I, 02 marzo 2023, n. 6324.