Il contribuente, per evitare di incorrere in responsabilità per debiti di imposta relativi al triennio anteriore alla data di stipula della cessione di azienda, deve chiedere agli uffici dell’Amministrazione finanziaria ed agli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza un “certificato” sull’esistenza di “contestazioni in corso” e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti e, nell’ipotesi in cui venga rilasciato tale certificato di assenza di contestazioni “già definite”, ne scaturisce un “pieno effetto liberatorio” del cessionario.
Detto principio è condiviso dalla stessa Amministrazione finanziaria, ove, con la Circolare del 10 luglio 1998 n. 180, osserva che “nel certificato devono essere enunciate anche le violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione o nel biennio precedente e già contestate dall’ufficio o dall’ente competenti, ancorchè alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso il relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione. Cassazione civile, sez. V, tributaria, 31 marzo 2023, n. 9085.