In tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell’opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei “datori di lavoro” tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il sub-appaltatore, qualora collaborino insieme nell’ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una “stessa opera”, che si compia all’interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorchè parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati. Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 gennaio 2023, n. 2517.