In tema di revocatoria fallimentare, l’art.67, comma 3, lett. A), legge fall.  va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti quando l’accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi inadempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti “in ritardo” essendo ormai divenuti esatti adempimenti (Cass. n.27939/20). Da questo punto di vista, dunque, l’oggetto della verifica concerne anche e proprio l’eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute. (Cass. civ., sez. , 24 Maggio 2022, n.16773).