In caso di interruzione del processo per la morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell’atto riassuntivo agli eredi – considerati collettivamente ed impersonalmente – comporta la riattivazione e la prosecuzione del processo nei confronti di questi ultimi, ma non è idonea a consentire la pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all’individuazione normativa dei destinatari. I debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti al pagamento in proporzione alle rispettive quote, perciò la condanna deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti. (Cass. civ., Sez. II, 18 maggio 2022, n. 15995)