Con la sentenza n. 128 del 2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. – dell’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito, nella parte in cui ha previsto la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), disponendo la temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, poiché il bilanciamento ad essa sotteso è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, avendo il legislatore prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.
(Corte Costituzionale, Sentenza n. 128/2021)