Nell’espropriazione presso terzi, il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore.
Tribunale Mantova, 18 Gennaio 2021