Anche nelle società a responsabilità limitata è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ricollegarlo alla titolarità di alcune cariche: le limitazioni derivanti dal contratto sociale o dall’atto di nomina sono opponibili ai terzi solo a fronte della prova che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società.
Cass. civ., sez. I, ord. 9 febbraio 2021, n. 3136