La Legge di Bilancio 2021, atteso il perdurare della crisi socio-economica derivante dalla pandemia da COVID-19, ha modificato e integrato l’art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, prevedendo la disapplicazione della causa di scioglimento delle società di capitali per perdite, di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4, per un periodo di cinque esercizi.
In particolare, la nuova norma prevede che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (anziché per le perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, ricomprendendo così anche le società con esercizio non coincidente con l’anno solare), la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4 non opera fino al quinto esercizio successivo a quello in cui le perdite stesse si sono verificate, termine entro il quale l’assemblea dovrà adottare le misure di cui agli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6 e 2482-ter.
L’art. 2484, co. 1, n. 7-bis, come modificato dall’art. 39, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. Decreto Correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), in vigore dal 1° settembre 2021, prevede che, nel caso di scioglimento della società di capitali a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, si applicano gli artt. 2487 e 2487-bis c.c. in tema di nomina dei liquidatori e relativa pubblicità, nonché in relazione agli obblighi degli amministratori di consegnare i libri contabili e il rendiconto della gestione al curatore della liquidazione giudiziale ovvero al liquidatore della liquidazione controllata.