Deve riconoscersi conforme al diritto la decisione di merito che, con riferimento all’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, L. fall., quantifichi il danno avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l’importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto a una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere.
Cass. civ., Sez. I, ord., 8 ottobre 2020, n. 21730