Il contratto preliminare è nullo qualora la garanzia fideiussoria, ex art. 2 del D. Lgs. 20/06/2005, n. 122, sia stata rilasciata dal costruttore per un importo inferiore rispetto alle somme versate dal promittente acquirente a titolo di caparra senza che i lavori fossero stati ultimati. Infatti, in caso di compravendita avente ad oggetto immobili da costruire, l’art. 2 del D.Lgs. 20/06/2005, n. 122 prevede che il costruttore, all’atto della stipula del preliminare, è obbligato al rilascio di una polizza fideiussoria del valore corrispondente alla caparra versata dal promittente acquirente a pena di nullità del contratto.
Cass. civ., sez. II, ord. 18 settembre 2020, n. 19510