In tema di vendita di cosa gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri non dichiarati dal venditore, l’art. 1482 c.c., nel facultare il compratore a sospendere il pagamento del prezzo nonché a chiedere al giudice di fissare un termine per la liberazione dell’immobile, non esaurisce i rimedi a disposizione dell’acquirente in quanto gli concede soltanto un rimedio alternativo ad ulteriore rafforzamento della sua posizione contrattuale, senza precludergli la possibilità di esperire l’azione di risoluzione, ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell’inadempimento, e, si soggiunge, nel caso di specie, senza precludergli la possibilità di domandare l’accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi del 2° co. dell’art. 1385 cod. civ.

Cass. civ., sez. II, ord. 16 settembre 2020, n. 19294