Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’acquirente abbia inteso acquisirla.

Trib. Milano, sent. 24 luglio 2020, n. 4642