L’onere di provare il valore della quota del socio uscente di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa, incombe sui soci superstiti e non sul socio uscente. Tanto per la forte ragione che solo i soci rimasti in società, e non certo il socio uscente, impedito ad accedere alla contabilità della società stessa, sono in grado, con la produzione di scritture contabili, di dimostrare quale sia la situazione patrimoniale e quali siano gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso al momento della cessazione del socio.

Cass. Civ., 19 febbraio 2020, n. 4260