Nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/02/2020, n. 4190 Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 02/10/2014)