Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 6 novembre 2019, ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata a seguito di opposizione all’esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione rilasciata dagli opponenti a garanzia del mutuo concesso alla società di cui erano soci, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito. In particolare, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola contenuta nel contratto di mutuo relativa alla fideiussione prestata in quanto trasposizione dello schema contrattuale predisposto dall’ABI e ritenuto contrario alla normativa antitrust dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.