Secondo la Suprema Corte, l’art. 1591 c.c. sui danni per ritardata restituzione dell’immobile nella

locazione, prevedendo a carico del conduttore un’obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella

contrattuale di pagamento del canone e che costituisce, pertanto, debito di valore, assicura al

locatore danneggiato dalla ritardata restituzione una liquidazione automatica del danno, incentrata

sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato.

Cass. Civ. Sez. III, 16/07/2019, n. 18946