Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione
per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio costituisce un credito sorto in funzione della
procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell’art. 111, 2° comma, legge
fallimentare, nonostante l’attività svolta dal professionista possa essere svolta personalmente dal
debitore che tuttavia ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto
di settore.
Tale norma generale è infatti applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai
definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell’art. 182-quater, quarto comma, legge fall. ad
opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134.
Cass. civ. Sez. I Ord., 28/06/2019, n. 17596