In materia di risoluzione di leasing traslativo è sancita la piena liceità di clausole penali pattizie ex
art. 1382 c.c., che prevedano l’irripetibilità dei canoni versati con detrazione, dalle somme dovute al
concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.
Pertanto, le clausole penali che consentano alla società finanziaria di ottenere lo stesso utile che
avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente dall’utilizzatore non sono
manifestamente eccessive o incoerenti con la previsione contenuta nell’art. 1526, comma 2, c.c.,
bensì garantiscono l’equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti.
Cass. Civ. Sez. III, 28/08/2019, n. 21762