L’apertura di un procedimento prefallimentare non ha effetti sui poteri di gestione e rappresentanza
dell’amministratore della società a responsabilità limitata passibile di dichiarazione di fallimento
all’esito dell’istruttoria rimessa al Tribunale. Infatti nessuna disposizione priva, anche solo in parte,
l’organo gestorio dei suoi poteri, fatta salva l’applicazione dell’art. 15, comma 8, L.F. in virtù della
quale “il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela
del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata
del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero
revocati con il decreto che rigetta l’istanza”.
Trib. Milano Sez. spec. in materia di imprese, 23/01/2019