Secondo una recente pronuncia milanese, per la quale non constano precedenti, il conferimento
disgiunto del potere di amministrazione a due persone, in una società a responsabilità limitata, non
esclude l’obbligo di costoro di informarsi vicendevolmente ed adeguatamente in ordine alle scelte
gestorie da ciascuno adottate nell’esercizio del predetto potere. Il dovere di coordinamento tra
amministratori dotati di poteri disgiunti emergerebbe dall’architettura del sistema societario che, a
beneficio dell’efficienza gestionale, non può non imporre agli amministratori della medesima
società, dotati di pari poteri, reciproche limitazioni e obblighi di cooperazione in funzione del
perseguimento dell’interesse sociale.
Trib. Milano Sez. spec. in materia di imprese, 23/01/2019