Per i contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 i
canoni di locazione non incassati dal locatore potranno non essere assoggettati a tassazione in capo
al locatore stesso già a partire dal momento dell’intimazione dello sfratto per morosità o
dell’ingiunzione di pagamento, senza dover attendere il termine del procedimento giurisdizionale di
convalida dello sfratto per morosità del conduttore.
È quanto previsto dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, dell’articolo 3-quinquies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita)
che ha modificato l’articolo 26 Tuir concernente l’imputazione dei redditi fondiari.
Legge 28 giugno 2019, n. 58