CONCORDATO PREVENTIVO
È inammissibile la proposta unitaria di concordato liquidatorio da parte di società fra loro collegate
da vincolo di direzione e controllo che preveda l’attribuzione ai creditori di ciascuna società solo di
parte del patrimonio di questa, perché realizza una violazione dell’art. 2740 c.c., in quanto l’effetto
esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore. Il
concordato preventivo può, pertanto, essere proposto unicamente da ciascuna delle società
appartenenti al gruppo, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, per essere,
quindi, approvato da maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ogni singola
impresa.
Cass. civ. Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005