L’associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi, tanto nel
caso in cui assuma la titolarità dei rapporti di prestazione d’opera, quanto in quello in cui si limiti a
dare vita a una condivisione di segreteria. Da ciò, tra l’altro, discende che lo studio associato e i
singoli professionisti che vi si associano costituiscono dei centri di imputazione e di interessi distinti
tra loro. Pertanto, atteso che il procedimento di opposizione all’esclusione dallo stato passivo si
configura come giudizio avente natura impugnatoria rispetto alla verifica compiuta in prima battuta
dal giudice delegato, ne consegue che, nell’ambito della figura dell’associazione tra professionisti, la
legittimazione ad impugnare, ai sensi dell’art. 98 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il decreto di
esclusione di un credito in sede di insinuazione al passivo fallimentare, spetta esclusivamente al
medesimo soggetto che ha proposto la domanda di insinuazione, non potendosi considerare tale il
singolo professionista che agisce per conto dello studio professionale asseritamente creditore, ma
senza spendita del nome e senza precisare che l’opposizione viene proposta nella sua qualità di
legale rappresentante. (Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n.14321 del 24/05/19).