In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base
imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e
diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento
stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono
dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto
sociale. ( Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 9209 del 03/04/19).