A norma dell’art. 95 della L.F., nella nuova formulazione, sono ammessi al passivo con riserva i
crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale, non passata in giudicato, pronunziata
prima della dichiarazione di fallimento. II curatore può proporre o proseguire il giudizio di
impugnazione. La sentenza di primo grado, dunque, ove intervenuta prima della dichiarazione di
fallimento, è titolo per insinuarsi al passivo. (Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 14768 del
30/05/19).