Nell’ipotesi di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni, la disciplina del
diritto di recesso applicabile ai soci è quella dettata dall’art. 2473, comma 1, c.c., che non prevede termini
di decadenza; ne deriva che, ove l’atto costitutivo e lo statuto non ne determinino le modalità e i tempi, il
recesso va esercitato secondo correttezza e buona fede, spettando al giudice di merito valutare le
circostanze del caso concreto, in particolare con riferimento alla congruità del termine entro il quale il
recesso è stato esercitato, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti. (Corte Cassazione,
Sentenza n. 28987 del 12/12/2018)