La scissione è un’operazione di carattere straordinario mediante la quale una società, definita scissa,
estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente
o di nuova costituzione, definita beneficiaria, l’intero suo patrimonio o una parte di esso, attribuendo ai
soci della scissa azioni o quote della beneficiaria in modo proporzionale, ovvero, non proporzionale rispetto
alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa (artt. 2506 e 2506 quater c.c.). Nella scissione
parziale la società scissa prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e
passivi, sia pure con un patrimonio ridotto. L’operazione, sotto il profilo della disciplina generale dei tributi
e sulla riscossione degli stessi, è regolamentata dall’art. 173 T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi).
(Corte Cassazione, Sentenza n. 31591 del 06/12/2018).