In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in

favore della società, condizionate all’adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un

determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l’intervenuto fallimento

della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l’obbligo di

restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento

di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale

fattispecie è applicabile l’art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di

finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai

versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li

contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni

creditorie. ( Corte Cassazione, Sentenza n. 31186 del 03/12/18)