In tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3,
c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell’agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore
parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto
ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti; il medesimo criterio
trova applicazione anche nell’ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del
rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all’ultimo domicilio dell’agente
in costanza di rapporto. (Corte Cassazione, Sezione VI lavoro, Ordinanza n. 28566 del 08/11/2018)