In tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3,

c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell’agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore

parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto

ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti; il medesimo criterio

trova applicazione anche nell’ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del

rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all’ultimo domicilio dell’agente

in costanza di rapporto. (Corte Cassazione, Sezione VI lavoro, Ordinanza n. 28566 del 08/11/2018)