In tema di contratti, il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere
ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I
contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la
disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole, legali o convenzionali, ed il vincolo
di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che
le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità ed
efficacia. Ne deriva che la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferita ad un rapporto
contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il
profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di
agenzia, né dal punto di vista di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla
prosecuzione del rapporto di agenzia. (Corte Cassazione, Sentenza n. 4945 del 20/02/2019)