In tema di contratti, il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere

ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I

contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la

disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole, legali o convenzionali, ed il vincolo

di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che

le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità ed

efficacia. Ne deriva che la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferita ad un rapporto

contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il

profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di

agenzia, né dal punto di vista di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla

prosecuzione del rapporto di agenzia. (Corte Cassazione, Sentenza n. 4945 del 20/02/2019)