In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003
(“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative”), nel prevedere la
prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di
imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello
stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria
identità. (Tribunale Milano Sezione III, Sentenza del 08/01/2019)