Se il trasferimento dei beni al “trustee” ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il
presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal “trustee” al beneficiario
e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. L’imposta
sulle donazioni e sulle successioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità e
la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso
soltanto l’imposta fissa di registro. Sono, pertanto, rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare
effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un
incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.
(Corte Cassazione, Ordinanza n. 31445 del 5/12/2018).