In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 c.c., applicabile “ratione temporis”, ne individua i presupposti nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole ” circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazione dell’indennità, aveva considerato sia la lunga durata del rapporto di agenzia sia la circostanza che l’agente fosse plurimandatario). (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/08/2018, n. 21377)