La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L.Fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell’art. 2392 c.c. , modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (c.d. operativi), rispondono non già con la diligenza del mandatario, ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez. I, 25-07-2018, n. 19742)