In materia di appalto, l’eventuale responsabilità del direttore dei lavori ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall’art. 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto. (Cass. civ. Sez. II, 17-05-2018, n. 12116)